Ispezioni e rapporto di controllo
La Regione Puglia, con la LR 36/2016, fissa i principi per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici. Le autorità competenti sono tenute all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, nella manutenzione e nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, estiva e produzione acqua calda sanitaria. L'ispezione deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. Sono soggetti agli accertamenti e alle ispezioni gli impianti termici:
- con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati a impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
- a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.
- Responsabile dell'impianto “5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro”;
- Manutentore “6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti”.
- entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata con indicazione degli impianti sottoposti a controllo nel corso delle campagne attivate nell'anno precedente. La relazione deve contenere l'elencazione degli impianti sottoposti ad accertamento, con tutti i relativi dati come riportati nel RCEE;
- ogni due anni, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9, comma 10, del d.P.R. 74/2013, una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate.