Noi di ENEA non usiamo alcuna tecnica di profilazione degli utenti, ma solo cookies tecnici necessari al corretto funzionamento del sito e strumenti statistici. Per saperne di più leggi l'informativa.

Informativacookies

Ispezioni e rapporto di controllo

La Regione Puglia, con la LR 36/2016, fissa i principi per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici. Le autorità competenti sono tenute all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, nella manutenzione e nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, estiva e produzione acqua calda sanitaria. L'ispezione deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.

Sono soggetti agli accertamenti e alle ispezioni gli impianti termici:

  • con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati a impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
  • a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.
Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione. Gli accertamenti e la cadenza delle ispezioni sugli impianti termici sono riportati nella Tabella C dell'Allegato B della DGR 2446/2018. Le autorità competenti possono svolgere le attività di accertamento e ispezione, direttamente con proprio personale o affidando il servizio a un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del d.P.R. 74/2013. La Legge regionale indica come “soggetto esecutore” l'autorità competente o, se del caso, l'organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni. Per effettuare i controlli sugli impianti termici i soggetti esecutori si avvalgono della figura dell'ispettore di impianti termici. I risultati delle ispezioni devono essere riportati nell'apposito rapporto di prova sul libretto di impianto e registrati nel Catasto energetico regionale, a cura e sotto la responsabilità dell'ispettore incaricato. Il D.lgs 192/05 e s.m.i (richiamato nell'art. 8 della LR 34/2016) prevede sanzioni nei confronti del:
  • Responsabile dell'impianto “5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro”;
  • Manutentore “6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti”.
Le autorità competenti hanno l'obbligo di trasmettere alla Regione Puglia relazioni sull'andamento delle attività di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici (art.11, DGR 2446/2018):
  • entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata con indicazione degli impianti sottoposti a controllo nel corso delle campagne attivate nell'anno precedente. La relazione deve contenere l'elencazione degli impianti sottoposti ad accertamento, con tutti i relativi dati come riportati nel RCEE;
  • ogni due anni, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9, comma 10, del d.P.R. 74/2013, una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate.
Sulla scorta delle relazioni trasmesse dalle AC, la Regione predispone entro il 31 dicembre dello stesso anno una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, prevedendo la divulgazione. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo (art. 9, comma 10, del d.P.R.74/2013).