Glossario
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ACCERTAMENTO
E' l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
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AUTORITA' COMPETENTE
L'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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IMPIANTO TERMICO
Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. -
IMPIANTO TERMICO DI NUOVA INSTALLAZIONE
E' un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio, o porzione di edificio, antecedentemente privo di impianto termico.
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ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI
Interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto.
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MANUTENZIONE
Insieme degli interventi necessari svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti.
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MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO
Sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuati in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO
Sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.
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OCCUPANTE
E' colui che, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici.
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ORGANISMO ESTERNO
E' un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74.
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PERSONALE INCARICATO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE (ISPETTORE)
E' il personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. L'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione. I professionisti incaricati dei controlli sottoscriveranno apposita dichiarazione dell'inesistenza di motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi con i soggetti controllati.
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PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO TERMICO
E' il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.
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RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
E' il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74.
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RAPPORTO DI PROVA
E' il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione.
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RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO
L'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.
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RISTRUTTURAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO
E' un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
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SCHEDA IDENTIFICATIVA
E' la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno.
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SOGGETTO ESECUTORE
Autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici.
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TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO
L'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.