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Domande Frequenti

1. POSSO ACCEDERE AL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI?
L'accesso al Catasto degli impianti termici, istituito con Legge Regionale del 05/12/2016 n. 36, è consentito alle sole alle Autorità Competenti. Il responsabile dell'impianto, o il terzo responsabile dell'impianto, potranno accedere eventualmente al Catasto istituito presso ciascuna Autorità Competente (Provincia o Comune), a livello locale, sempre che il sistema preveda la consultazione pubblica.

2. POSSO REGISTRARE IL MIO IMPIANTO NEL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI?
La registrazione e/o denuncia di nuovo impianto va effettuata al Catasto termico istituito dall'Autorità Competente a livello provinciale o comunale.

3. A CHI POSSO RIVOLGERMI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO?
Le operazioni di controllo e manutenzione sull'impianto termico devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del D.M. n. 37/2008 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione, rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 74/2013.

4. IL LIBRETTO DI IMPIANTO, DI CUI AL D.P.R. 74/2013, E' SEMPRE OBBLIGATORIO?
Il Libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione, come stabilito dal D.Lgs.192/2005 e s.m.i.

5. CHI SONO GLI ISPETTORI?
L'ispettore è il soggetto preposto dall'Autorità Competente allo svolgimento dell'attività di accertamento ed ispezione sugli impianti termici finalizzati alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici.